Statuto associazione Bibli-os'
"ASSOCIAZIONE BIBLI-OS’"
STATUTO
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ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE E SEDE
1. E' costituita l'Associazione di volontariato con finalità solidaristiche denominata "ASSOCIAZIONE BIBLI-OS’ ", con sede in Bologna, via Guinizelli n. 10.
2. L'Associazione svolge la sua attività nell'ambito della provincia di Bologna e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
4. L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.
ARTICOLO 2) - OGGETTO E SCOPO
1. L'Associazione non ha scopo di lucro, ha carattere assistenziale, è apolitica e intende operare nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato); in tal senso si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. L’Associazione ha come finalità principale quella di realizzare, organizzare e gestire un servizio di biblioteca all’interno di presidi ospedalieri rivolto principalmente ai degenti in età pediatrica e ai loro familiari, offrendo loro conforto, sostegno e solidarietà attraverso lo strumento della lettura. A tal proposito l’Organizzazione si propone di:
- intrattenere e stimolare i piccoli degenti attraverso la lettura ad alta voce o anche la semplice distribuzione di libri;
- gestire un prestito itinerante di libri nei reparti dove i piccoli degenti sono impossibilitati a spostarsi;
- promuovere la lettura, coinvolgendo i genitori, i medici e il personale sanitario ad utilizzare il libro come strumento di comunicazione, anche per promuovere, a tutti i livelli, l’integrazione interculturale attraverso il dialogo e lo scambio dei libri;
- stimolare le case editrici ad essere più presenti all’interno delle strutture ospedaliere e coinvolgere nella propria missione anche altre associazioni di volontariato, interagendo e collaborando congiuntamente per alleviare il disagio del bambino e dei genitori all’interno dell’ospedale;
- sensibilizzare e stimolare concretamente Enti pubblici ed Istituzioni alla collaborazione e condivisione di obiettivi comuni come la solidarietà sociale, la promozione della lettura e l’attenzione ai bisogni delle persone che anche solo temporaneamente non sono autosufficienti o che si trovano in una situazione di sofferenza, di disagio o di difficoltà;
- promuovere l’idea della cura per la persona e non solo la cura della malattia;
- favorire la formazione di propri volontari, affinché apprendano i fondamenti della letteratura dell’infanzia.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge quadro sul volontariato e delle altre disposizioni di settore, l'Associazione può porre in essere ogni forma di attività atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando con imprese, pubbliche o private, associazioni, enti ed istituzioni.
4. L’Associazione, in collaborazione con gli organismi comunali di gestione del territorio e altre associazioni di volontariato, al fine di ampliare le opportunità di accesso ai libri e alla lettura, potrà realizzare e promuovere iniziative culturali e percorsi di lettura anche al di fuori dei presidi sanitari.
5. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta - nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.M. 25 maggio 1995 - in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.
ARTICOLO 3) - DURATA
1. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
ARTICOLO 4) - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all’atto di costituzione dell’Associazione; dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite: dai contributi degli aderenti e dei privati, incluse le quote associative; dai contributi dello Stato e di enti ed istituzioni pubbliche, per sostenere specifiche e documentate attività o progetti; dai contributi da parte di organismi internazionali; da donazioni e lasciti testamentari; dai rimborsi derivanti da convenzioni; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi netti di gestione, nonché da raccolte pubbliche effettuate ai sensi dell’art. 143, comma 3, lett. a) del T.U.I.R.
3. Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale da versarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione.
4. E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibili; pertanto, non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.
ARTICOLO 5) - SOCI
1. Per tutti i soci vige parità di trattamento ed è garantita l’effettiva partecipazione alla vita associativa.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che, previa iscrizione e versamento della quota annuale, aderiscono e partecipano alla vita dell'Associazione nel corso della sua esistenza. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, proporre all'Assemblea annuale dei soci la nomina di soci onorari, da individuarsi tra coloro che si siano particolarmente distinti negli ambiti in cui opera l’Associazione. I soci onorari hanno i medesimi diritti degli altri soci, ma non corrispondono alcuna quota.
3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, alla quale viene comunque ammesso solo il socio in regola con il versamento della quota annuale, fermo restando il diritto di recesso, che esplica efficacia decorsi trenta giorni dalla data in cui viene notificato al Consiglio Direttivo. Decadono automaticamente dalla qualifica di soci coloro che non provvedono ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla scadenza del versamento richiesto.
4. L'adesione comporta per il socio maggiore d'età, il diritto di acquisire l’elettorato attivo e passivo e in particolare il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
5. Ciascun socio aderisce all’Associazione attraverso espressa domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e della quale si impegna ad osservare lo Statuto ed i regolamenti.
6. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l’esclusione del socio nel caso questi commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo comportamento sia difforme dai fini di cui all'articolo 2) o costituisca ostacolo al regolare andamento del Sodalizio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.
7. L’eventuale rigetto dell’istanza di ammissione ed il provvedimento di esclusione devono essere adeguatamente motivati.
8. Al socio escluso è concessa la possibilità di ricorrere all’Assemblea dei soci, che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla richiesta formalmente inoltrata al Consiglio da parte del socio escluso. L’Assemblea si costituisce nel rispetto dei quorum di cui all’art. 7 comma 8 del presente Statuto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 6) - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
ARTICOLO 7) - ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in tutti gli altri casi da un consigliere designato dall'Assemblea o, in mancanza, da qualsiasi socio parimenti designato.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente di quello preventivo.
3. Essa inoltre:
– provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché delle rispettive cariche;
– delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
– delibera sulle modifiche al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
– delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di qualsiasi fondo costituitosi durante la vita dell'Associazione, nell'ambito della legge e delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità alle disposizioni previste dal presente Statuto e dalla legge;
– delibera sugli eventuali ricorsi dei soci esclusi.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, quando se ne ravvisi la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o un quinto dei soci ed è convocata, di norma, presso la sede dell'Associazione.
5. La convocazione è effettuata mediante lettera semplice o e-mail o fax, da inviarsi ai soci in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti al libro soci, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
6. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione dei soci.
7. L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
8. Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche a mezzo delega. La delega può essere conferita solamente ad altro socio. Ciascun delegato può essere portatore di una sola delega.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.
ARTICOLO 8) - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da soci dell'Associazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, duranti in carica tre anni e rieleggibili.
2. Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.
3. In caso di cessazione di un membro esso è sostituito dal primo escluso tra i designati nell’ultima elezione. Ove non vi siano designati, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, non si sia ridotto al di sotto del minimo, nel qual caso deve essere convocata, entro sessanta giorni, l’Assemblea per la nomina del nuovo consigliere. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
4. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione.
5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
– redazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
– ammissione all'Associazione di nuovi soci ed adozione dei provvedimenti di esclusione;
– fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei soci;
– redazione dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
6. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i sui membri.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
10. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
ARTICOLO 9) - PRESIDENTE
1. Al Presidente dell'Associazione spetta la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali riferisce circa l'attività compiuta durante l'Assemblea dei soci e le adunanze del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione solo nei casi eccezionali di necessità ed urgenza; in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Spetta al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni; egli verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e di quello eventuale preventivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
ARTICOLO 10) - Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti
1. L’Associazione può dotarsi di un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, o di un Collegio dei Revisori dei Conti, affinché vengano espletate le funzioni di controllo indicate nel presente articolo. Qualora venga istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, esso è composto da tre membri effettivi nominati dall’Assemblea ed il Presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile; l’Assemblea può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.
3. Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, effettua le opportune verifiche ogni novanta giorni e le riassume in un verbale sottoscritto. Esso provvede, inoltre:
– al riscontro della gestione finanziaria;
– al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
– ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi.
4. Il Revisore dei Conti e ciascun membro del Collegio dei Revisori dei Conti, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
ARTICOLO 11) - VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.
ARTICOLO 12) - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, coadiuvando il Consiglio Direttivo al fine di assicurare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, cura la corretta tenuta del Libro Verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei soci.
ARTICOLO 13) - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
1. L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei soci dell'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili da qualunque socio ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 14) - BILANCIO
1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; il Consiglio Direttivo è convocato entro il mese di novembre per l'eventuale predisposizione del bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo e quello preventivo ove predisposto, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione affinché possano essere visionati da chiunque ne abbia motivato interesse. Per la richiesta di copie si applica l'articolo 13).
ARTICOLO 15) - SCIOGLIMENTO
1. In caso di scioglimento per qualunque causa, soddisfatte le eventuali passività dell'Associazione, il residuo patrimonio sarà devoluto altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato).
ARTICOLO 16) - NORME FINALI E LEGGE APPLICABILE
1. All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile, alle disposizioni di cui alla L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato) e alle altre leggi in materia.
Bologna, 6 settembre 2010